la fatturazione elettronica
L’emissione della fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, le sanzioni saranno eliminate, in caso di fattura elettronica emessa tardivamente, ma nello stesso periodo di liquidazione, e ridotte dell’80 per cento, in caso di emissione tardiva entro la liquidazione periodica successiva.
La fattura elettronica immediata può essere emessa entro i dieci giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione. Chi emette la fattura in una data diversa rispetto a quella di effettuazione dell’operazione deve darne evidenza nel documento. Tale disposizione decorre dal 1° luglio 2019. Nel periodo precedente, l’invio con un ritardo che non pregiudichi la liquidazione dell’imposta costituisce violazione non punibile.
Con un comunicato stampa diffuso ieri, l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) interviene in merito alla delega ai servizi di fatturazione elettronica, il cui modello è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018, n. 291241. Per l'associazione presieduta da Marco Cuchel, in particolare, la nuova procedura "appare tutt’altro che una semplificazione”, in quanto “la sua applicazione è tutt’altro che semplice”.
Nel documento si sottolinea quindi che “non è accettabile che a pagarne il prezzo sia sempre il lavoro dei professionisti”. Nel mirino dell'Anc, in particolare, vi è l'obbligo per il professionista intermediario di tenere ed aggiornare un registro cartaceo dei moduli di delega che egli presenta per i clienti dai quali è delegato per i servizi di fatturazione elettronica.
Ma tale aspetto della norma sembra dimostrare “che la nostra Amministrazione Finanziaria abbia nostalgia del passato, e allora perché non rispolverare l’idea di un bel registro cartaceo da far compilare, magari facendo allegare la fotocopia del documento d’identità del singolo delegante?”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
la comunicazione potrà essere inviata telematicamente con modalità “massiva” (contenente i dati di più deleghe conferite), oppure con modalità “puntuale”, a partire dal prossimo 30 novembre, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta;
a decorrere dal 5 novembre 2018 al 4 gennaio 2019 è comunque possibile utilizzare il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2018;
ciascuna delega può essere conferita a non più di quattro soggetti;
la durata della delega è decisa dal soggetto delegante, ma non può superare i 2 anni dalla data del conferimento; se non è indicata, è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca;
il modello può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.