Rottamazione-ter: pronti i modelli e i primi chiarimenti delle Entrate
Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda - accompagnata da un documento di identità - potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente.
L’elenco delle caselle pec è riportato a pagina 4 dei modelli e disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
Effetti della domanda
La presentazione della dichiarazione di adesione determina:
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
la sospensione - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento - da parte della P.A. e delle società pubbliche - di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).
Contribuenti che hanno aderito alla “prima rottamazione”
È possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione-ter anche per le cartelle inserite nella richiesta di adesione della “prima rottamazione” (disciplinata dal D.L. n 193/2016) e non sono stati rispettati i piani dei pagamenti dovuti.
Contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis”
1. I contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” (disciplinata dal D.L. n. 148/2017), e sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, oppure che provvederanno al saldo di tali rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico alla “rottamazione-ter”, senza la necessità di presentare l'istanza di adesione. L’importo residuo sarà suddiviso in 10 rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo. Pertanto il saldo delle tre rate costituisce il requisito indispensabile per accedere alla “rottamazione-ter”: entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti.
Se alla data del 7 dicembre 2018 le rate del piano di definizione agevolata della “rottamazione-bis” (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre) non risultano regolarizzate, per gli stessi debiti non si potrà accedere alla “rottamazione-ter”.
2. Sono inoltre ammessi anche i contribuenti che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno provveduto al pagamento - entro il 31 luglio 2018 - di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.