Non fa perdere la detrazione l'omesso o tardivo invio all'Enea dei dati relativi agli interventi edilizi 

L'art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), n. 4), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), impone - a decorrere dal 1° gennaio 2018 – l'invio all’Enea dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir.

Al riguardo, con la Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione di tali informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

Tale conclusione appare in linea con la posizione assunta dal Ministero dello Sviluppo economico: con la Nota n. 3797/2019, infatti, era stato affermato che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico - prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – ancorchè obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione.

Tale conclusione si fonda sulle seguenti circostanze:

non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento;
gli adempimenti obbligatori al fine di poter usufruire dell’agevolazione in esame sono stabiliti dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, il cui art. 4 contiene l'elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione; 3. la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa o tardiva trasmissione, non è prevista neppure dal richiamato art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Si ricorda infine che per consentire l'invio, è stato predisposto un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni; poiché il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. Successivamente, è stata disposta la proroga al 1° aprile 2019 dei termini previsti per la trasmissione dei dati per il 2018.

Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E

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