Dal primo luglio Pos meno cari
Un credito di imposta del 30% sui costi addebitati
Pagamenti elettronici: dal 1° luglio al via il credito d'imposta sulle spese e commissioni. Il benefcio consiste in un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria. Potranno accedere al credito d'imposta, istituito dall'art. 22 del dl 124/2019, gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno avuto ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro.
L'agevolazione spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni e?ettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta in oggetto, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, è riconosciuto per le commissioni dovute dalle imprese e dai lavoratori autonomi in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali con decorrenza dal 1° luglio prossimo.
Le modalità attuative, i termini ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono osservare, per la trasmissione telematica all'Agenzia, sono state stabilite nel provvedimento del 29 aprile 2020 (n. prot. 181301/2020).
Per quanto attiene alla defnizione delle commissioni, sulle quali si calcola il credito d'imposta, nella misura del 30%, il provvedimento ha chiarito che trattasi della spesa pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile e?ettuata da un consumatore finale.
Rientrano nella defnizione di «commissione», si legge inoltre nel citato provvedimento, anche i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.
Le trasmissioni mensili dei dati all'Agenzia delle entrate, da parte delle banche e degli altri operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i servizi di pagamento elettronici, verranno effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Nelle comunicazioni verranno indicati, fra gli altri: il codice fiscale dell'esercente; il mese e l'anno di addebito; l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali; l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Le prime comunicazioni relative al mese di luglio verranno, dunque, effettuate entro il 20 di agosto. Gli operatori finanziari, che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento elettronici, dovranno trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Il credito d'imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Le novità
Soggetti interessati
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi dell’ano precedente, non superiori a 400.000 euro
Calcolo del credito d’imposta
30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici
Operazioni agevolate
Cessione di beni e servizi verso consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020
Utilizzo credito d’imposta
Esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese