POS, tornano le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici
16 DICEMBRE 2021

Dal 2022 la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito potrà comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

La disposizione è prevista in un emendamento al D.L. 6 novembre 2021, n. 152- attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell’iter per la conversione in legge del provvedimento, tramite l’introduzione di un nuovo art. 19-bis titolato “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”.

In particolare la nuova norma, modificando l’art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce il comma 4-bis che così recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'art. 13 , commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.

Si ricorda che la misura sanzionatoria era già stata prevista in passato, da ultimo con l’art. 23 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ne prevedeva l’operatività a decorrere dal 1° luglio 2020, ma che poi non era stata confermata in sede di conversione in legge.

Ddl A.C. 3354, conv. in legge D.L. 152/2021 – Testi e emendamenti

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