Controllo dichiarazioni precompilate
Se nella dichiarazione precompilata, che si presenta ogni anno direttamente all’Agenzia delle entrate, si modifica soltanto l’importo totale delle spese sanitarie detraibili, lasciando invariati gli altri oneri precompilati dall’Agenzia, è vero che il controllo formale sui dati non modificati non viene più fatto?
Quando si presenta la dichiarazione precompilata, direttamente o tramite sostituto che presta assistenza fiscale, senza effettuare modifiche, l’Agenzia delle entrate, come è noto, non esegue il controllo formale (previsto dall’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) sui dati relativi agli oneri riportati nel modello e forniti da soggetti terzi.
Se, invece, il contribuente apporta modifiche incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non è prevista questa esclusione da controllo formale.
In materia di controllo delle dichiarazioni precompilate, si conferma che, a seguito della modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2014 (eseguita dall’articolo 5-ter del decreto legge n. 146/2021), è adesso previsto che se il contribuente rettifica solo alcuni dati sugli oneri detraibili e deducibili forniti all’Agenzia da soggetti terzi, il controllo formale viene effettuato unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in precedenza) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati.
Si ricorda, tuttavia, che su tutti i dati relativi agli oneri resta comunque fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.