Quando deve essere richiesto il non versamento degli acconti
La comunicazione deve essere consegnata per iscritto al datore di lavoro, ed è sotto la propria responsabilità che il contribuente sceglie di versare meno di quanto indicato nel prospetto di liquidazione entro il 10 ottobre 2022.
A stabilirlo è il comma 6, articolo 19 del Decreto n. 164/1999, che disciplina le regole per l’assistenza fiscale: “I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità’, l’importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.”
Si fa presente che il versamento di un importo inferiore del secondo acconto Irpef e cedolare secca, rispetto a quanto dovuto, può comportare delle sanzioni per omesso o carente versamento, nel caso in cui l’acconto sia dovuto per intero o secondo il risultato contabile del modello 730.
Si ricorda in ogni caso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, non si applicano interessi e sanzioni in caso di:
- insufficiente versamento della prima rata, se l’importo pagato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo pagato come prima rata o complessivamente non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione dell’anno in corso.