730-precompilato: i vantaggi sui controlli



Le istruzioni al modello 730/2023 tengono conto delle novità, introdotte all’art. 5, D.L.gs. n. 175/2014, in materia di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sui dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 5 ad opera dell’art. 6, D.L. n. 73/2022, è infatti previsto che nel caso di presentazione del modello 730 precompilato:

senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato, non sono effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. Si ricorda, tuttavia, che su tali dati viene comunque effettuato il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni;
con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, i controlli documentali sono effettuati solo sui dati relativi agli oneri che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il controllo, in pratica, è circoscritto ai soli documenti che hanno determinato la modifica;
tramite un CAF o professionista abilitato, i controlli documentali sono effettuati (nei confronti del CAF/professionista) anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. Il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive è invece effettuato nei confronti del contribuente.
È comunque previsto che solo per i dati relativi alle spese sanitarie, il controllo formale sia effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. Il controllo non riguarda quindi i dati relativi a spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

Documenti da esibire - Il contribuente che presenta il modello 730/2023 precompilato senza modifiche ad un CAF o al professionista intermediario abilitato, non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata fornita dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Se, al contrario, il modello precompilato è presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione precompilata.

Il contribuente non è tenuto a esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata. Inoltre, come specificato nelle istruzioni al modello 730/2023, i documenti non devono essere conservati.

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