CHI PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono: - - - - - - - - - pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi: – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva. Da quest’anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: - - - - - - - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. Coloro che nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDITI PF (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”). Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari: 1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta; 2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.); 3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.). Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La circolare n. 304 del 2 dicembre 1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. La circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 chiarisce che i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR (come illustrati nel precedente paragrafo) e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working. In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suesposte condizioni di cui all’articolo 2 del Tuir. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4 maggio 1999.