Mod. 730 senza sostituto anche per chi ha un datore di lavoro tenuto ai conguagli
Per effetto delle previsioni di cui alla riforma fiscale, comma 2, art. 2 , D.Lgs. n. 1/2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 in modalità senza sostituto d’imposta indipendentemente dal fatto di avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Nei fatti, anche chi ha un datore di lavoro tenuto ad effettuare i conguagli potrà ricorrere al 730 senza sostituto.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, (..). Si veda il comma 2, art. 2 , D.Lgs. n. 1/2024.
Il 730 senza sostituto d’imposta
730 senza sostituto
Ordinario o precompilato.
Invio
Diretto o tramite intermediario.
Condizioni da rispettare
Possesso di redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Anche i collaboratori domestici essendo privi di sostituto, possono ricorrere al 730 senza sostituto d’imposta.
Novità 2024 (come da norme adottate in periodo di pandemia)
I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il Mod. 730 in modalità senza sostituto d’imposta indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Compilazione modello
Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate
Conguaglio con dichiarativo a debito
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
paga l’F24 in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna, per il pagamento, l’F24 compilato al contribuente.
Con dichiarativo a credito
Rimborso eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate con le modalità ordinarie (accredito su c/c ad esempio).
Scadenza saldo e primo acconto
Saldo e primo acconto si versano:
al 30 giugno (tax day - 1° luglio 2024 per quest’anno) oppure
dal 1° al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40.
Nello specifico, chi pagherà la prima rata al 1° luglio avrà le seguenti scadenze: 1° luglio; 16 luglio; 20 agosto; 16 settembre; 16 ottobre; 18 novembre; 16 dicembre (7° rata).
2° acconto
30 novembre in F24.