L’ Agenzia chiarisce le modalità di pagamento per i carburanti.
Dal 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto.
La L. 205/2017 ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando all’Agenzia delle entrate la possibilità di prevedere ulteriori forme considerate equipollenti.
Con Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, le Entrate hanno ufficializzato il loro parere, considerando come validi strumenti di pagamento tracciati:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti elettronici (articolo 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
In tal modo, sono stati risolti i problemi pratico operativi che si potevano porre, in connessione con l’obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il diritto alla detrazione sull’acquisto di carburanti.
Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori). Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. In definitiva, la modalità di fatturazione è onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.
Proprio per evitare le possibili complicazioni pratiche che si potrebbero ipotizzare al momento del rifornimento presso un distributore di carburante, si è evocata la possibilità di fare ricorso allo strumento del netting, mediante adesione ad un “circuito” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. In tal modo, dunque, si evita il “problema” dell’emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa (poiché l’acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all’emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà operative in quanto possiede tutti i dati necessari nell’anagrafica), ma non si evita il problema del pagamento tracciato.
Infatti, sovente i contratti di netting erano accompagnati da un pagamento regolato mediante RID che, dalla pura lettura dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, non erano menzionati tra le forme di pagamento considerate tracciate. Con il provvedimento in commento, invece, anche tale problema pare risolto, estendendosi addirittura la disposizione ad altre forme ulteriori.
Potremmo dunque riscontrare che l’unico pagamento non ritenuto ammissibile è quello effettuato per contante, forse a voler canalizzare tutti i flussi su canali che consentono una ricostruzione delle movimentazioni finanziarie.
Un ulteriore problema che era già stato evidenziato in precedenti interventi era quello del comparto delle imposte dirette. Anche nell’articolo 164 Tuir, infatti, è stata inserita una norma che vincola la deduzione del costo ad un pagamento tracciato, ma la forma di tale pagamento era arginata alle sole forme della carta di debito, di credito o prepagata.
Ecco che il pregio del Provvedimento è quello di assimilare in tutto e per tutto il comparto Iva a quello delle imposte dirette, di fatto ammettendo che la norma “parziale” inserita nel Tuir è frutto esclusivamente di una sbavatura (discutiamo pure, ma non appare di utilità, se un provvedimento dell’Agenzia possa apportare modifiche ad un D.P.R.).
D’altro canto, se si escludono alcune casistiche particolari di soggetti che non possono operare la detrazione dell’Iva (si pensi al medico con operazioni esclusivamente esenti che effettua il rifornimento di carburante), il problema della deduzione del costo si “accoda” a quello della detrazione dell’Iva. E, sinceramente, pensare che la disposizione potesse essere regolata in modo difforme nei due comparti appariva una vera e propria bizzarria.
Tutto risolto, dunque? Forse no, in quanto qualche piccola spigolo deve essere ancora smussato. Si pensi infatti, all’intervento di una officina meccanica che cede olio lubrificante ad un contribuente Iva. Siamo fuori dall’ambito del carburante, ma l’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 menziona anche tale casistica, con la conseguenza che si renderebbe necessario il pagamento tracciato.
Si dovrebbe poi discutere se il c.d. “cambio olio” sia una prestazione di servizi, oppure una cessione di beni; infatti, nel primo caso l’operazione sfuggirebbe alla specifica menzione (peraltro legata all’intervento sulla fatturazione elettronica), ma la citata norma Iva prevede l’obbligo generalizzato anche per le prestazioni di manutenzione e riparazione.
Forse il Provvedimento non era la sede per un tale intervento, ma andrà precisato quale sia il perimetro applicativo del secondo comma della lettera d) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, altrimenti si dovrebbero mutare tante abitudini non solo per i distributori, ma anche per le officine meccaniche.