Modello REDDITI Persone Fisiche (redditi 2017), dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2018.
Deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:
- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2017.
Con il Provvedimento n. 24844 del 30 gennaio 2018, l’Agenzia Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2018, relativo ai redditi 2017. Successivamente, con il Provvedimento n. 38102 del 15 febbraio 2018, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione e con il Provvedimento n. 57978 del 15 marzo 2018 sono state apportate modifiche al modello di dichiarazione nonché alle relative istruzioni.
NOVITÀ: La principale novità riguarda il fatto che a partire da quest’anno, il modello deve essere presentato, dai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il prossimo 31 ottobre 2018.
Le altre novità contenute nel modello sono le seguenti:
- Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. n. 50/2017), il cui reddito derivante da contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, con durata non superiore a 30 giorni, deve essere indicato nel quadro D (redditi diversi). Il proprietario dell’immobile è comunque tenuto alla compilazione del qudro B, indicando la rendita catastale dell’immobile.
- Le spese sanitarie che beneficiano della detrazione del 19% e tra le quali rientrano, per gli anni 2017 e 2018, anche le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti e degli alimenti senza glutine.
- Le spese per la frequenza scolasticala cui detrazione del 19% per l’anno 2017 spetta per un importo annuo non superiore a 717 euro.
- Le erogazioni liberali la cui detrazione del 19% spetta anche per le erogazioni elargite a istituti tecnici superiori (ITS).
- Premi di risultato a cui è riconosciuta una tassazione previlegiata quando sono stati corrisposti a dipendenti del settore privato per un importo non superiore a 3.000 euro (o 4.000 se l’azienda coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefito rimborso spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica tassazione, altrimenti una tassazione agevolata del 10%.
Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:
- Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19% e non oltre 6.197,48 euro;
- Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo compreso tra 900 e 1200 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo compreso tra 800 e 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni; all’importo si aggiunge un importo tra 220 e 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo;
- Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro, ma per la parte eccedente i 40.000. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
- Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 euro e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
- Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media);
- Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
- Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente;
- Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazionederivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzicon età compresa tra 5 e 18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
- Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;
- Detrazione per contratti di locazione con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale nella misura di 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Tra le deduzioni ricordiamo:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
- i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l’assegno periodico corrisposto al coniugea seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottividi minori stranieri;
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall'Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. A differenza di quanto accade con il 730 precompilato (i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio), i contribuenti, invece, interessati al modello Redditi precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all'Agenzia delle Entrate.
Modello UNICO PF 2018 - Scadenziario
Scadenza |
Contribuente |
2 luglio 2018 |
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2017 e del primo acconto 2018 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato. |
20 agosto 2018 |
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2017 e del primo acconto 2018, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato. |
31 ottobre 2018 |
Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2018 ed eventualmente della dichiarazione IRAP. |
30 novembre 2018 |
Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2018 (non rateizzabile). |