Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate


Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha diffuso i primi chiarimenti riguardo alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento.

Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 119/2018, è consentita la definizione degli atti del procedimento di accertamento mediante il solo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Più precisamente, possono essere oggetto di definizione agevolata:

gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi, notificati al contribuente fino al 24.10.2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione,
gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento,
gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24.10.2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, purché rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sull’acquiescenza agevolata (articolo 15 D.Lgs. 218/1997),
gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004) notificati al contribuente fino al 24.10.2018, purché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
La misura in esame, a differenza delle altre disposizioni in materia di pacificazione fiscale, presenta termini di adesione particolarmente stretti.

Il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata deve essere effettuato:

entro il 23.11.2018 se la definizione riguarda un avviso di accertamento, un avviso di rettifica o di liquidazione, un atto di recupero credito,
entro il termine per l’impugnazione degli atti oggetto di definizione di cui al precedente punto, se successivo al 23.11.2018,
entro il 13.11.2018 se l’accertamento con adesione da perfezionare era stato sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018,
entro il 23.11.2018 con riferimento all’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24.10.2018,
Per effettuare il versamento è possibile utilizzare i modelli F24/F23 in allegato all’avviso di accertamento, indicando tuttavia i soli codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Anche con riferimento agli accertamenti con adesione è possibile utilizzare i dati presenti nel fac-simile di modello F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, riportando esclusivamente gli importi dei tributi e dei contributi: in questo caso, però, essendo gli importi delle imposte indicati unitamente agli interessi, potrebbe rendersi necessario chiedere assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la corretta determinazione delle somme dovute.

In caso di invito al contraddittorio, infine, il contribuente:

può compilare il modello F24 indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
può compilare il modello F23 utilizzando i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.
Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è inoltre previsto che i modelli F24 o F23 attestanti il versamento della prima o unica rata (da compilare separatamente per ciascun atto da definire) vadano consegnati all’Ufficio competente entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

Nonostante le prime indicazioni fornite è tuttavia da sottolineare che manca ancora all’appello il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del direttore dell’Agenzia delle dogane, finalizzato ad adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della richiamata disposizione: in considerazione del brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti per il pagamento degli importi, la speranza è quella che l’ulteriore chiarimento possa vedere presto la luce.

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