Data di emissione della fattura ed effettuazione dell’operazione
13 novembre 2018 


Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2019, l’articolo 11 D.L. 119/2018, modificando l’articolo 21 D.P.R. 633/1972, è previsto che la fattura (elettronica o cartacea) può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinandosi un possibile scollamento tra la data di effettuazione dell’operazione e quella di emissione della fattura.

È opportuno ricordare che l’esigibilità dell’imposta di regola coincide con il momento di effettuazione dell’operazione disciplinato dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972, che distingue in funzione della tipologia di operazione:

per le cessioni di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
per le cessioni di beni immobili, rileva la data di stipula dell’atto;
per le prestazioni di servizi, assume rilievo il momento di pagamento del corrispettivo.
Per le cessioni di beni l’eventuale anticipato pagamento (in tutto o in parte) comporta l’effettuazione dell’operazione in relazione all’importo incassato, mentre in ogni caso all’anticipata emissione della fattura consegue l’effettuazione dell’operazione.

Prima delle citate modifiche normative (e comunque fino al 30 giugno 2019), la data di emissione della fattura deve necessariamente coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione (salvo quanto previsto per la fattura differita).

La prassi dell’Amministrazione Finanziaria ha quindi sostenuto che, per rispettare tale regola, il documento deve essere emesso entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

È tuttavia del tutto ovvio che nel sistema della fattura cartacea è possibile inserire nel documento la data di effettuazione dell’operazione anche se la fattura è materialmente compilata (e consegnata alla controparte) qualche giorno successivo, fermo restando che il relativo debito Iva confluisce nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione (ed indicato nella fattura stessa).

Con l’avvento della fattura elettronica, il sistema cambia poiché l’invio al Sdi del file Xml porta con sé necessariamente una data certa, ragion per cui, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori, il legislatore cambia le regole del gioco.

In particolare, è stabilito che a partire dal 1° luglio 2019 (per il primo semestre del 2019 è prevista invece la mancata applicazione di sanzioni se il documento è emesso entro il termine per la liquidazione periodica) i termini di emissione della fattura non coincidono necessariamente con quelli di effettuazione dell’operazione, potendosi emettere la fattura (e quindi trasmetterla al Sdi) entro 10 giorni dal predetto momento di effettuazione.

Tuttavia:

se la fattura è emessa lo stesso giorno in cui è avvenuto il momento di effettuazione dell’operazione, nel documento non deve essere indicato alcun elemento aggiuntivo (il giorno indicato nel campo “data” coincide con quello di trasmissione al Sdi);
se la fattura è invece emessa (e quindi trasmessa al Sdi) in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (e comunque entro i 10 giorni) la nuova lett. g-bis) dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 richiede che sia specificata, oltre alla data di emissione, anche la diversa data di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, per una prestazione di servizi incassata il 25 luglio 2019, con trasmissione della fattura il 4 agosto 2019, deve essere indicata nel file Xml anche la data del 25 luglio 2019 (resta fermo l’obbligo di far confluire l’Iva a debito nella liquidazione di luglio 2019).

Tale obbligo riguarda non solo le fatture immediate, bensì anche quelle differite, poiché la nuova lett. g-bis) non contiene alcuna distinzione in tal senso.

Tuttavia, per le fatture differite lo scollamento tra data di effettuazione dell’operazione e data di emissione della fattura è “plurimo” poiché a fronte di “n” consegne documentate da Ddt è emessa una sola fattura riepilogativa.

Ciò porta a ritenere che nella fattura dovranno essere indicate tutte le date di effettuazione delle singole consegne per le quali è stato emesso il documento di trasporto.

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