Fattura elettronica: le ultime FAQ delle Entrate

Attraverso alcune FAQ l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, toccando più punti: dalla gestione delle deleghe all'istituzione del relativo registro, dalle fatture fuori campo Iva al caso della partita Iva inesistente, dai modelli Intra alle modalità di conservazione dei documenti. Nel prospetto che segue si riporta una sintesi dei chiarimenti più significativi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: dal FISCO la SOLUZIONE ai PUNTI DUBBI

DECORRENZA dell'OBBLIGO

Per effetto dell’art. 1, comma 916, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), l'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.

AMBITO SOGGETTIVO – RIEPILOGO SINTETICO

Si riporta un breve riepilogo dell'ambito di applicazione soggettivo dei nuovi obblighi:

TIPOLOGIA di SOGGETTO

ADEMPIMENTI

PROFESSIONISTA

Obbligato a:

emettere la fattura elettronica anche ai cittadini senza partita Iva, cioè ai consumatori finali (B2C);
consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
CONSUMATORI FINALI PERSONE FISICHE

Possono optare per il ricevimento delle fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi l'indirizzo pec (tramite il Sistema di Interscambio - SdI)

CONDOMINI

MINIMI e FORFETTARI

ENTI NON COMMERCIALI

MINIMI e FORFETTARI

Non sono tenuti ad emettere la fattura elettronica, né a conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la pec o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

OPERATORI IDENTIFICATI in ITALIA (1)

(1) Anche attraverso un rappresentante fiscale.

DELEGA

Le nuove modalità di presentazione delle deleghe - approvate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018 - si applicano solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica.

Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato (di cui al Provvedimento 29 luglio 2013).

REGISTRO delle DELEGHE

Funzione

L'obbligatorietà del registro è finalizzata a garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica.

Obbligo

Il registro dev'essere tenuto nei seguenti casi:

invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe (punto 4.3. del Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241);
invio tramite pec del file firmato digitalmente (punto 4.8 del citato Provvedimento).
Modalità di tenuta

Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), ed impone la compilazione dei campi previsti nel richiamato Provvedimento 5 novembre 2018.

Moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre 2018 e non ancora presentati

Possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro un'annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del Provvedimento.

FATTURA DIFFERITA

È possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”, secondo le regole ordinarie.

DETRAZIONE

Qualora il fornitore non emetta la fattura elettronica, trasmettendola al SdI (Sistema di Interscambio), la fattura non si considera fiscalmente emessa, con la conseguenza che il cessionario/committente non potrà detrarre l'Iva. Egli sarà pertanto tenuto a chiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica attraverso il SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

FATTURE FUORI CAMPO IVA

Per le operazioni fuori campo Iva (come ad esempio le operazioni cosiddette "monofase" di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972), l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria. Peraltro, qualora si intenda emettere la fattura, dovrà essere utilizzato il formato XML (il “codice natura” è “N2”).

REGISTRI SEZIONALI per la REGISTRAZIONE delle FATTURE

Non vi è l'obbligo di adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche; è infatti possibile avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche (obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), sia analogiche.

PASSAGGI INTERNI

Le fatture relative a passaggi interni - ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 - devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

DICHIARAZIONE di INTENTO

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti di esportatori abituali, il numero della dichiarazione d’intento può essere inserito in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura, che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

Campo “Causale”.

In caso di utilizzo di una delle procedure gratuite messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, questo campo è selezionabile nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.

CONSERVAZIONE delle FATTURE

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate - attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La convenzione dura tre anni.

MERCE MAI RICEVUTA

Il cessionario che riceve una fattura per merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente via email o telefonicamente (ma mai attraverso il SdI).

PARTITA IVA/CODICE FISCALE INESISTENTE

Se la fattura elettronica riporta un numero di partita Iva o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, il SdI scarta la fattura.

PARTITA IVA CESSATA

Qualora la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ma esistente in Anagrafe tributaria, il SdI non scarta la fattura, che ai fini fiscali si considera emessa regolarmente (fatti salvi i successivi controlli).

Codice fiscale di persona deceduta

Le stesse considerazioni valgono per il caso in cui sulla fattura elettronica sia riportato un codice fiscale di una persona deceduta, presente comunque in Anagrafe tributaria.

FATTURA EMESSA nel 2018 ma RICEVUTA nel 2019

La fattura di acquisto emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ma ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Nota di variazione

La nota di variazione emessa nel 2019 con riferimento ad una fattura ricevuta nel 2018, dovrà essere emessa in formato elettronico.

FATTURA EMESSA entro il TERMINE per la LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

È’ possibile trasmettere al SdI la fattura elettronica emessa entro il termine della scadenza della liquidazione Iva periodica.

- Incasso del corrispettivo il 20 gennaio 2019;
- trasmissione della fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio;
- registrazione della fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio;
- versamento Iva pagata il 16 febbraio.

Tale comportamento è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

MODELLI INTRA

Le nuove norme introdotte in materia di fatturazione elettronica non modificano la disciplina dettata per i modelli Intra, relativi ad acquisiti di beni e servizi in ambito intracomunitario. Pertanto anche nel 2019 continueranno ad applicarsi le seguenti regole:

alla comunicazione mensile dei modelli Intra 2bis sono tenuti, ai soli fini statistici, i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intraUe per importi trimestrali pari o superiori a 200mila euro;
alla comunicazione mensile dei modelli Intra 2quater sono tenuti, ai soli fini statistici, i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intraUe per importi trimestrali pari o superiori a 100mila euro.
CONDOMINIO

Gli operatori Iva residenti o stabiliti in Italia che emetteranno una fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”.

OMAGGI

Anche le fatture emesse per omaggi dovranno essere emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema di interscambio (SdI).

AUTOCONSUMO

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

MINIMI e FORFETTARI - SPESOMETRO

Per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di inviare lo spesometro.

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