Scadrà il prossimo 17 dicembre il termine per il versamento del saldo (come seconda rata o in unica soluzione) dell'Imu dovuta per il 2018.

Al riguardo si precisa quanto segue:

sono tenuti all'adempimento i proprietari di beni immobili e i titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;
la rata è pari al saldo dell'imposta annuale dovuta, applicando le aliquote deliberate dal Comune e scomputando quanto già versato a titolo di prima rata di giugno;
il versamento dev'essere effettuato con il modello F24 o con bollettino postale.
Entro la medesima data va versato anche il saldo - come seconda rata o in unica soluzione - della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) dovuta per il 2018.

A tal fine si noti che:

il tributo è a carico sia del possessore (ad esempio, il proprietario o il titolare di un diritto reale sul bene), sia dell’utilizzatore dell’immobile;
se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata), il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, e l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto. La parte residua sarà pagata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la Tasi è dovuta solo dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 o tramite bollettino di conto corrente postale del saldo dell’imposta dovuta per il 2017.
Si ricorda inoltre che nell'ultima versione del disegno di legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) - approvato nei giorni scorsi dal Senato ed ora all'esame della Camera - non è prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione-ter”) per i tributi locali.

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