Fattura elettronica: il rilascio della copia cartacea al consumatore finale, la validità ai fini fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’aspetto della procedura di rilascio di una copia della fattura elettronica allorquando il documento venga emesso nei confronti di un “privato” non in possesso del numero di partita Iva. Il soggetto emittente deve riportare sull’esemplare analogico la dicitura che trattasi di una copia della fattura trasmessa. Tale circostanza è sufficiente per considerare valido ai fini fiscali l’esemplare analogico che potrà essere utilizzato per fare valere le detrazioni di imposta. La soluzione vale, però, esclusivamente per i documenti emessi nei confronti di consumatori finali. Viceversa se il documento è destinato ad un soggetto passivo ai fini Iva, l’unica fattura riconosciuta idonea ai fini fiscali, anche per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, è quella elettronica, il cui formato è l’XML.
Premessa
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. Le ultime indicazioni in ordine di tempo sono contenute nelle FAQ pubblicate sul sito internet. Sono stati sciolti numerosi dubbi, ma il quadro di riferimento non è ancora completamente chiaro.
Uno dei punti che ha dato luogo a numerosi dubbi riguarda l’emissione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti che non esercitano un’attività commerciale ed operano come consumatori finali. Si tratta delle persone fisiche, degli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività di tipo istituzionale, ma anche dei condomini.
Le modalità di invio delle fatture nei confronti dei “consumatori finali”
Il punto è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di un recente incontro tenuto con la stampa specializzata. Solitamente i predetti soggetti non sono in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata. Tuttavia la fattura digitale dovrà essere comunque inviata per il tramite del Sistema di Interscambio.
Il predetto Sistema sarà in grado di individuare il destinatario semplicemente attraverso il codice fiscale. Inoltre il soggetto emittente, al fine di evitare lo scarto della fattura dovrà indicare il seguente codice convenzionale in luogo del codice destinatario “0000000”.
A seguito delle predette modalità di invio, il soggetto destinatario del documento riceverà la fattura in formato elettronico in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si pone però il problema dell’utilizzo del file in formato XML presente all’interno della predetta area, nello specifico se la fattura emessa in formato digitale sia l’unico documento valido ai fini fiscali, ed in particolare con riferimento al soggetto che lo ha ricevuto.
La precedente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Il problema delle modalità di fatturazione nei confronti del condominio è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate, come già ricordato, nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
La soluzione fornita in quell’occasione ha destato molto perplessità non tanto per le modalità di invio del documento, ma soprattutto con riferimento agi adempimenti dell’emittente nei confronti del consumatore finale.
L’art. 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018, prevede espressamente che, con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, il soggetto emittente deve consegnarne un esemplare analogico o elettronico. Il soggetto destinatario del documento può rinunciare ad ottenere la predetta copia.
Fin qui le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono fedeli al testo delle disposizioni vigenti. La parte della risposta che non è condivisibile è la successiva allorquando viene precisato che sulla copia consegnata al cliente deve essere indicato che l’esemplare non ha validità fiscale. In particolare, “nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata”.
Se questa interpretazione fosse stata successivamente confermata i contribuenti persone fisiche, ovvero non esercenti alcuna attività economica, si sarebbero trovati nell’impossibilità di utilizzare il documento ricevuto per far valere i propri diritti davanti al Fisco.
Si consideri, ad esempio, la detrazione del 50% relativa alle spese di ristrutturazione. Al fine di far valere tale beneficio fiscale, il contribuente persona fisica deve essere in grado di esibire all’Agenzia delle Entrate non solo la copia del “bonifico per la ristrutturazione,” con l’indicazione del codice fiscale e della citazione degli estremi della legge che rende possibile la detrazione, ma anche la relativa fattura.
Se l’Agenzia avesse continuato a sostenere che il documento ricevuto dal destinatario della prestazione non ha alcun valore fiscale, il contribuente si sarebbe trovato nelle concreta impossibilità di dimostrare con idonea documentazione la spesa sostenuta. Il problema sarebbe emerso inevitabilmente in sede di controllo formale laddove l’Agenzia delle Entrate avesse chiesto i documenti necessari per il riconoscimento della detrazione.
L’evoluzione dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Dalla lettura della Legge di Bilancio 2018, ed in particolare dell'art. 1, comma 909 , - che interviene sull'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 - si desume come il legislatore non abbia affatto previsto che il soggetto emittente debba indicare sulla copia della fattura elettronica la mancanza di validità del documento ai fini fiscali. Il passaggio effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa del 12 novembre scorso non trova alcun fondamento e, in effetti, il problema risulta ora superato con la pubblicazione delle FAQ sul sito delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate è tornata a prendere in esame le modalità di emissione delle fatture elettroniche nei confronti di un condominio che, quindi, non è in possesso del numero di partita Iva. Sotto questo profilo non sono state fornite ulteriori indicazioni e la soluzione prospettata, ora confermata, già risultava pienamente condivisibile.
La principale novità ha interessato il rilascio di una copia della fattura nei confronti del consumatore finale. In particolare, secondo quanto indicato in una delle FAQ, l’emittente la fattura non deve più indicare nella copia che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata. L’Agenzia delle Entrate ha superato questa indicazione. Viene dunque puntualizzato sulla copia consegnata in formato analogico o in formato XML “che si tratta della copia della fattura trasmessa”.
La diversa dicitura rispetto a quella proposta in precedenza non rappresenta una variazione di tipo formale.
L’emittente attesta che la copia consegnata è esattamente corrispondente a quella emessa in formato elettronico. In pratica, in conseguenza di questa attestazione, la copia rilasciata al consumatore finale ha anche valore fiscale. Si tratta di un’eccezione al principio in base al quale l’unico documento riconosciuto fiscalmente è quello in formato XML, tuttavia l’eccezione è circoscritta alle ipotesi in cui il destinatario della fattura sia un soggetto non in possesso del numero di partita Iva.
In tal caso il legislatore, per effetto dell’attestazione sulla copia, consente al destinatario di utilizzare il documento anche ai fini fiscali.
La persona fisica potrà utilizzare la fattura, unitamente al bonifico parlante, per considerare in detrazione le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile posseduto. Diversamente, ove l’Agenzia delle Entrate non avesse mutato orientamento, il condominio, ovvero la persona fisica, avrebbero dovuto estrarre dal sito internet, ed in particolare dall’area riservata, l’unico documento valido, cioè la fattura emessa in formato in XML.
Il problema è stato superato e, come detto, la dichiarazione che trattasi “della copia della fattura trasmessa” riconosce, di fatto, l’utilizzabilità del documento analogico ai fini fiscali. Tuttavia, come già precisato, l’indicazione riguarda esclusivamente i soggetti “consumatori finali”. Invece, se il destinatario dovesse essere un soggetto esercente un’attività economica, l’unico documento che rende legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione è la fattura elettronica.
In generale, si deve osservare come le FAQ abbiano parzialmente modificato, in taluni casi, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nei diversi forum ed eventi che si sono succeduti nel tempo. Le risposte rappresentano il pensiero ufficiale dell’Amministrazione finanziaria e a queste si deve fare riferimento anche nell’ipotesi di contrasto con le risposte precedentemente fornite.