Approvato il modello per il “Saldo e stralcio”. Regole ad hoc per i contribuenti assoggettati a liquidazione nella crisi da sovraindebitamento
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il modello utilizzabile per aderire al “Saldo e stralcio”, previsto dall'art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per i contribuenti che versino in una situazione di obiettiva difficoltà economica.
L'adesione al “saldo e stralcio” legge di Bilancio 2019segue regole particolari per i soggetti nei confronti dei quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dall'avvenuta apertura della procedura di liquidazione dei beni nella crisi da sovraindebitamento: per essi è infatti previsto il pagamento di una quota pari al 10 per cento delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito.
Si ricorda che il “saldo e stralcio” - introdotto dall'art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - è così disciplinato:
La DISCIPLINA del “SALDO e STRALCIO”
DEBITI AMMESSI
Debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
Contributi previdenziali
Sono ricompresi anche i debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma.
SOGGETTI AMMESSI
Persone fisiche che versano in una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”.
ESCLUSIONI
Debiti di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.
DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Sussiste una “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” qualora l'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.
Procedura di liquidazione
Versano inoltre in tale situazione i soggetti nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
IMPORTI DOVUTI
Occorre versare le somme affidate all'agente della riscossione - a titolo di capitale ed interessi - nelle seguenti misure:
PERCENTUALE
ISEE
16 per cento
Fino a 8.500,00 euro
20 per cento
Oltre a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro
35 per cento
Oltre 12.500,00 euro
Sono inoltre dovute le somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Termini di versamento
Unica rata: 30 novembre 2019
Pagamento rateale
SCADENZE
MISURA (1)
I
30 novembre 2019
35 per cento
II
31 marzo 2020
20 per cento
III
31 luglio 2020
15 per cento
IV
31 marzo 2021
15 per cento
V
31 luglio 2021
15 per cento
(1) A decorrere dal 1° dicembre 2019 si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
IMPORTI NON DOVUTI
In sede di definizione agevolata non sono dovuti gli importi relativi a:
sanzioni;
interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
sanzioni aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
DICHIARAZIONE di ADESIONE
Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Entro il 31 ottobre 2019 l'agente della riscossione comunicherà gli importi dovuti.
Quanto alla presentazione del modello si precisa che:
MODELLO
MODALITA' di PRESENTAZIONE
TERMINE di PRESENTAZIONE
SA-ST
Invio tramite posta elettronica certificata alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente competente. (1) Il modello dev'essere compilato in ogni sua parte, “con particolare attenzione – precisa un comunicato stampa dell'AdER - alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica”.
Documento di identità
Al modello dev'essere allegata una fotocopia del documento di identità.
30 aprile 2019
Consegna presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. (2)
30 aprile 2019
(1) L’elenco delle pec è pubblicato nel modello stesso e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
(2) Non in Sicilia.