Potranno non essere elettroniche le fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019
La fattura o la nota di variazione riportante una data dell’anno 2018 potrà non essere in formato elettronico, mentre dovrà necessariamente essere tale se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019. La precisazione è contenuta nella Faq n. 20 del 27 novembre 2018, integrata dall’Agenzia delle Entrate per chiarire i dubbi emersi tra gli operatori in ordine al trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 in forma cartacea o via e-mail.
Nella Faq in commento era stato già specificato che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, ai sensi dell’art. 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, e che, quindi, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.
Pertanto se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (essendo la data un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Diversamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.