Cedolare secca, addio alle sanzioni per l'omessa comunicazione della proroga

Addio alle sanzioni previste in caso di omessa comunicazione della proroga del regime di cedolare secca: lo prevede un emendamento al decreto “crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), approvato nei giorni scorsi dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

La norma, infatti, propone l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa di 100 euro.

Tale importo è ridotto a 50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Al riguardo si ricorda che:

la cedolare secca per le locazioni abitative è stata istituita dal richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 23/2014, come modificato dall’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
per effetto dell’art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, per i citati contratti di locazione del c.d. “canale concordato”, per gli anni dal 2014 al 2019 l’aliquota della cedolare secca è ridotta al 10 per cento;
la norma da ultimo citata si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1 , lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l'art. 1, comma 59, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha esteso il regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali.
In particolare:

sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente;ù
detto regime sarà applicato - con l’aliquota del 21% - su opzione del contribuente; in mancanza si applicherà il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario;
il regime in esame, peraltro, non si applicherà ai contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

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