ISA: in arrivo la proroga dei versamenti delle imposte al 30 settembre. Soddisfazione del Cndcec 

 

Presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera è stato approvato un emendamento al decreto “crescita” che dispone il differimento dal 1° luglio al 30 settembre 2019 dei termini di versamento delle imposte per i soggetti che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

Gli effetti della norma - qualora venga approvata in via definitiva dal Parlamento - sono importanti in quanto a tale adempimento sono interessate le partite Iva assoggettate alle nuove pagelle fiscali, ai fini del versamento delle imposte derivanti dai modelli Redditi, Iva e Irap.

La proposta ha ricevuto immediatamente il plauso del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: il presidente, Massimo Miani, ha infatti sottolineato “la sensibilità per le difficoltà manifestate dalla professione dimostrata in questo frangente da esponenti governativi e parlamentari, nonché dal Mef e dai vertici dell’Agenzia delle Entrate”.

La proroga - ha aggiunto Miani - "concede una boccata d’ossigeno ai nostri colleghi ed è tanto più apprezzabile perché, una volta tanto, arriva non all’ultimo minuto ma con congruo anticipo".

Più freddo il commento di ADC e ANC. Con un comunicato stampa congiunto le due sigle indicano come "sia opportuno prevedere per l’anno d’imposta 2018 la disapplicazione degli indici ISA". Per i Presidenti di ADC e ANC, infatti, "la sospensione dell’applicazione per il 2018 sarebbe la sola misura in grado di arginare pienamente i disagi fino ad oggi determinati dalle inefficienze dell’Amministrazione Finanziaria".

Nei giorni scorsi il Ministro Tria aveva firmato il decreto che dispone la proroga al 22 luglio del citato termine del 1° luglio (con la possibilità di effettuare il versamento entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento).

In merito agli Isa si ricorda quanto segue:

ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, è riconosciuto uno specifico regime premiale a favore dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli ISA. In particolare, sono previsti i seguenti benefici:
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
50mila euro annui relativamente all’Iva;
20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
inapplicabilità della disciplina sulle società non operative (di cui all'art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
esclusione dell'accertamento induttivo;
anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
in attuazione del richiamato art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. n. 50/2017, con il Provvedimento direttoriale 10 maggio 2019, n. 126200, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità, disciplinando - per il periodo d’imposta 2018 - le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.
Comunicato Stampa 17 giugno 2019
Comunicato Stampa 17 giugno 2019

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